Convenzione San Martino di Lupari per uso dipendente (Del. GC 11/2019)

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI PER UTILIZZO EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 DIPENDENTE LUCA LORENZON.


LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che:
in data 20/12/2018 si è svolta la procedura di selezione per un posto – di cat. D profilo
Istruttore direttivo tecnico da assegnare all’ufficio edilizia privata, a seguito di avviso
pubblico prot. n. 15506 del 14/11/2018;
– l’arch. Lorenzon Luca, dipendente del Comune di San Martino di Lupari, è risultato idoneo;
– in data 17/01/2019 è stato chiesto il nulla osta al trasferimento al citato Comune;
– il Comune di San Martino di Lupari, con delibera di Giunta n. 12 in data 21/01/2019, ha
disposto la concessione del nulla osta al trasferimento presso il Comune di Volpago del
Montello dell’arch. Lorenzon, subordinando la cessione del contratto alla copertura del
posto di istruttore direttivo tecnico lasciato vacante;
– in data 29/01/2019 è stato chiesto al Comune di San Martino di Lupari di assegnare il
predetto dipendente in comando presso questa Amministrazione, per sette ore settimanali,
a far data dal 04/02/2019;
– il Comune di San Martino di Lupari, con nota del 30/01/2019, ha espresso parere
favorevole all’assegnazione in comando del dipendente Lorenzon Luca per sette ore
settimanali, a far data dal 04/02/2019;
RITENUTA E CONDIVISA l’esigenza di individuare tramite la forma della convenzione ex art. 14
del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, la modalità per l’utilizzo a tempo
parziale del dipendente del Comune di San Martino di Lupari, arch. Lorenzon Luca;
DATO ATTO che la convenzione regola, altresì, i rapporti finanziari tra i due enti;
DATO ATTO, altresì, che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti l’impiego
cosiddetto “a scavalco” tra più enti non si configura come forma di lavoro a tempo parziale, né si
sostanzia “quale nuova assunzione, fermo restando l’unicità del rapporto di lavoro del dipendente
con l’amministrazione di appartenenza, anche se il lavoratore svolge la propria prestazione a
favore di due datori di lavoro”(così la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la
Lombardia n. 676/2010/PAR in data 10/06/2010, che richiama in proposito l’analogo avviso
espresso nella circolare del Ministero dell’Interno – Direzione generale delle autonomie n. 2/2005
del 04/10/2005, e il successivo parere confermativo dello stesso Dicastero, Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali, reso in data 02/02/2009);
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. Regioni ed
Autonomie Locali per l’utilizzo a tempo parziale tra i Comuni di Volpago del Montello e San Martino
di Lupari della prestazione lavorativa dell’arch. Lorenzon;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del Tuel, dalla Responsabile dell’Area Amministrativo –
Demografica in merito alla legittimità tecnica dell’atto e dal Responsabile dell’Area Economica
Finanziaria in merito al rispetto dei limiti finanziari e di bilancio;
CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 11 del 30-01-2019 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
D E L I B E R A
1.DI APPROVARE lo schema di convenzione ex art. 14 del CCNL del 2004, in calce al presente
provvedimento, per l’utilizzo della prestazione lavorativa dell’arch. Lorenzon Luca, dipendente a
tempo pieno ed indeterminato del Comune di San Martino di Lupari, per sette ore settimanali
presso il Comune di Volpago del Montello, con articolazione dell’orario da determinarsi d’intesa
con l’Amministrazione di San Martino di Lupari, a far data dal 04/02/2019;
2.DI DARE ATTO che:
per tutto il periodo succitato rimane inalterato il vincolo di dipendenza  organica del
dipendente con il Comune di San Martino di Lupari;
 i rapporti tra i due Enti, compresi quelli finanziari, sono regolati dall’art. 14 del CCNL del
22/01/2004; pertanto la spesa relativa al trattamento economico sarà ripartita in rapporto
direttamente proporzionale all’orario di servizio prestato presso ciascun Ente;
3.DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Comune di San Martino di Lupari, per gli atti
conseguenti alla presente deliberazione;
4.DI DARE ATTO che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura nei
capitoli di bilancio relativi al personale e agli oneri previdenziali e assistenziali.
DELIBERA, ALTRESI’, con separata apposita votazione espressa in forma palese a esito
favorevole unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c. 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, per consentire l’utilizzo del personale nei tempi
previsti dallo schema di convenzione.
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DELIBERA DI GIUNTA n. 11 del 30-01-2019 Pag. n.3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
CONVENZIONE EX ARTICOLO 14 DEL CCNL 22.01.2004
tra il Comune di San Martino di Lupari e il Comune di Volpago del Montello
per l’utilizzo a tempo parziale e determinato del dipendente arch. Luca Lorenzon
tra
il Comune di SAN MARTINO DI LUPARI (PD) – codice fiscale 81000530287 – rappresentato dal
_______________________________, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua
qualità di Responsabile dell’Area ____________________________________ giusto decreto del
Sindaco ______________________
e
il Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) – codice fiscale 00529220261 – rappresentato dal
________________________________, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua
qualità di Responsabile dell’Area ____________________________________ giusto decreto del
Sindaco ______________________
premesso
che l’art. 14 del CCNL del 22.01.2004, relativo al personale del comparto . delle regioni e
autonomie locali, prevede la possibilità per gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore
realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, di
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri enti cui si
applica lo stesso CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del lavoro
d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza;
. che i Comuni di San Martino di Lupari e Volpago del Montello (TV) sono giunti alla
determinazione di avvalersi di tale strumento;
. che il dipendente interessato, arch. Luca Lorenzon, ha espresso il proprio assenso ai sensi
dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004, con nota del _____________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1- Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto l’utilizzazione da parte del Comune di Volpago del Montello per
n. 7 ore settimanali dell’arch. Luca Lorenzon – dipendente in servizio dal 15/01/2018 a tempo
pieno e indeterminato presso il Comune di San Martino di Lupari in qualità di Istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1.Tale utilizzazione prevede compiti coerenti con
quanto svolto presso il Comune di San Martino di Lupari con specifico riferimento ai servizi tecnici.
ART. 2 – Durata
La decorrenza della presente convenzione viene fissata al giorno 04/02/2019.
ART. 3 – Articolazione del tempo di lavoro
L’utilizzazione del dipendente – arch. Luca Lorenzon – è prevista per n. 29 ore presso il Comune di
San Martino di Lupari e per le restanti 7 ore settimanali presso il Comune di Volpago del Montello.
La presenza presso il Comune di Volpago del Montello è indicativamente ipotizzata nella giornata
di _____________, potendo comunque essere diversamente articolata secondo le esigenze di
entrambe le Amministrazioni, senza che ciò comporti provvedimenti ulteriori.
La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell’organizzazione dell’orario di lavoro dei due
Comuni, al fine di consentire il coordinamento di funzioni e il raccordo con l’attività degli altri
dipendenti dei Comuni medesimi, fermo restando il buon funzionamento dell’attività di entrambi gli
Enti interessati.
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DELIBERA DI GIUNTA n. 11 del 30-01-2019 Pag. n.4 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
La rilevazione delle presenze avverrà presso la sede del Comune di San Martino di Lupari e
presso la sede del Comune Volpago del Montello, nelle giornate di presenza, al fine di accertare
l’assolvimento dell’obbligo di presenza.
ART. 4 – Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti
Il rapporto organico di lavoro intercorrerà esclusivamente tra il dipendente e il Comune di San
Martino di Lupari, cui competerà pertanto l’adozione di tutti gli atti di gestione.
Il trattamento economico fisso e continuativo, nonché i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico
dell’amministrazione comunale di Volpago del Montello saranno rimborsati al Comune di San
Martino di Lupari in un’unica quota, al termine dell’accordo ed entro 30 giorni dalla richiesta di
quest’ultimo, secondo le modalità e gli importi quantificati dall’ufficio personale di San Martino di
Lupari in proporzione all’orario di lavoro svolto nella Amministrazione convenzionata.
Il Comune di Volpago del Montello si obbliga a rimborsare pro quota l’eventuale trattamento
economico accessorio spettante al dipendente per il periodo di riferimento del presente accordo. In
merito le rispettive Amministrazioni si consulteranno per la valutazione della prestazione lavorativa.
ART. 5 – Risoluzione rapporto convenzionale
La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
– cessazione del rapporto di lavoro con l’Ente titolare;
– risoluzione consensuale del presente accordo da parte degli Enti convenzionati;
– recesso unilaterale da parte degli Enti convenzionati.
La risoluzione ed il recesso dalla presente convenzione sono subordinate all’osservanza del
periodo di preavviso di almeno 15 giorni solari, da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica
Certificata, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.
Articolo 6 – Controversie
Le parti si impegnano a gestire il rapporto convenzionale secondo i criteri della ragionevolezza e
della buona fede e a redimere eventuali controversie o vertenze in via bonaria e con spirito di
collaborazione.
Articolo 7 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese, di volta in volta
raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, degli atti necessari da
parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni, nonché alla normativa vigente ed al contratto di
lavoro, in particolare l’articolo 14 del CCNL 22.01.2004.
Il presente accordo, sottoscritto digitalmente, sarà registrato solo in caso d’uso a cura e spese del
richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di San Martino di Lupari _____________________________________________
(firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD))
Per il Comune di Volpago del Montello, _____________________________________________
(firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD))

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