Variazione cassa bilancio (Del. GC 4/2019)

VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021.


LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 20/12/2018, resa
immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2019/2021 ed allegati;
Atteso che, con proposta di deliberazione n. 3 in data odierna, dichiarata immediatamente
eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di gestione relativo al triennio
2019/2021, assegnando, tra l’altro, ad ogni singolo Responsabile di Servizio gli obiettivi di gestione
unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali;
Considerato che risulta necessario adeguare gli stanziamenti di cassa rispetto alle previsioni in
conto competenza e in conto residui, così come riportato nei prospetti allegati A e B;
Dato atto che ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lett. D del D.Lgs. 267/2000 le variazioni agli
stanziamenti di cassa sono effettuate dalla Giunta;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. L.gs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto altresì il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 delle Legge 05/05/2009 n. 42” così come modificato dal D.Lgs. 126 del
10/08/2014;
Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267, dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria Tributi;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1.Di variare per l’esercizio 2019 gli stanziamenti di cassa così come riepilogati negli allegati A e B
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.Di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale per il seguito di competenza;
– Altresì
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito
favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, TUEL n. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti
atti.

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