Razionalizzazione perdiodica partecipazioni pubbliche (Del. CC 68/2018)

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – APPROVAZIONE


IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art.
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno
2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi
i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei
limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione a) e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b)progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma
fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del
2016;
c)realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui
all’articolo 17, commi 1 e 2;
d)autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel
rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e
della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e)servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto
di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio
(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri
propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
DATO ATTO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva
provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data
del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 51 del 28.09.2017 di revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 175/20106 e la deliberazione n. 44 del
29.09.2018 di aggiornamento al piano di razionalizzazione delle partecipazioni;
DATO ATTO che una volta operata la ricognizione straordinaria le pubbliche amministrazioni
hanno l’obbligo ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica
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delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto
per la loro razionalizzazione;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si
verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 1) necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione
della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione
amministrativa, come previsto dall’art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2)non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra
richiamato;
3)se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
a)partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
categorie;
b)società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti;
c)partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d)partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato
medio non superiore a 500 mila di euro;
e)partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g)necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4,
T.U.S.P.;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L.
n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune di Volpago del Montello e
dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite
procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del
T.U.S.P.;
 in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e
autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai
sensi dell’art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali
privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro
fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione
ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. n.
175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od
altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale delle società;
PRECISATO che:
 il D.Lgs. 175 del 2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più
precisamente, gli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche
aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. l).
Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
 come disposto dalla norma e riportato dalla delibera della Corte dei Conti, devono essere
considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 68 del 20-12-2018 Pag. n. 3 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall’ente per  il tramite di una
società/organismo sottoposto a controllo da parte dell’ente stesso. Tale punto è stato
chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle
partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 27
giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le
partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di
controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei
conti (laddove si afferma testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e
non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una
società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»);
 in tal senso non è stata oggetto di ricognizione la società Contarina SpA, che è una società
indiretta in house providing che si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al
Consiglio di Bacino Priula, all’interno della Provincia di Treviso, a completa partecipazione
pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula (costituito in base alla legge
regionale), che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote;
 non sono stati oggetto di ricognizione il Consorzio Bim Piave di Treviso e le relative società
partecipate, che non erano stati considerati nel piano di razionalizzazione 2015;
RISCONTRATO che al 31.12.2017 il Comune di Volpago del Montello partecipava direttamente al
capitale delle seguenti società:
 Società Asco Holding Spa con una quota del 2,2 %;
 Società Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 2,134%;
Il Comune di Volpago del Montello alla stessa data partecipava indirettamente al capitale delle
seguenti società:

SOCIETA’ CAPOGRUPPO        NOME SOCIETA’ INDIRETTA                  QUOTA
Asco Holding Spa                        Asco Piave Spa                                              61,562%
Asco TLC Spa                                                 91%
Seven Center Srl in liquidazione                85%
Bim Piave Nuove Energie Srl                      10%
Rijeka Una Invest Srl in liquidazione       65%
Alto Trevigiano Servizi Srl          Viveracqua S.c.a r.l.                                     11,50%
Consorzio Feltrenergia                                7,87%

 

SOTTOLINEATO che rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il Comune ha dismesso la
partecipazione societaria nello Schievenin Alto Trevigiano Srl mediante atto di fusione per
incorporazione in Alto Trevigiano Servizi Srl in data 29/07/2017. Infatti, con riferimento all’obbligo
per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti, è stata approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 17, in data 30/05/2017, la proposta di fusione per incorporazione di
Schievenin Alto Trevigiano Srl in Alto Trevigiano Servizi Srl; con atto del notaio Nicola Giopato di
Casier in data 04.08.2016 n. 769 di repertorio, raccolta n. 637, è stato ultimato il progetto di fusione
per incorporazione. Pertanto nel presente Piano sono riportate le nuove quote della società
incorporante Alto Trevigiano Servizi Srl dopo il processo di fusione. Si precisa che la quota di
partecipazione in ATS srl prima della fusione era pari a 1,94% e dopo la fusione è pari a
2,1341%
;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;
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RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione
entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il
Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il
potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la
stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, co. 2, c.c. e seguendo il
procedimento di cui all’art. 2437-quater, c.c.;
PRESO ATTO che:
– la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP istituita nell’ambito del
Ministero dell’economia e delle finanze in data 23.11.2018 ha diramato le “linee guida” per la
revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. 175/2016;
– con riferimento alle partecipazioni indirette congiunte ovvero quelle detenute dall’amministrazione
per il “tramite” di società soggette al controllo di più pubbliche amministrazioni congiuntamente, le
suddette linee guida invitano le amministrazioni che controllano la società “tramite” ad utilizzare
opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per
determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere
nota agli organi societari;
VISTA l’urgenza di deliberare il piano di razionalizzazione entro il 31.12.2018 ottemperando alle
linee guida del dipartimento del tesoro e dato atto della impossibilità di adottare in tempi brevi
misure di razionalizzazione delle partecipazioni indirette della società Asco Holding con modalità di
coordinamento fra tutti gli enti titolari di quote di partecipazione;
RITENUTO pertanto di rinviare a successivo atto le eventuali misure da intraprendere nei confronti
delle partecipazioni indirette della Società Asco Holding nelle more di decisioni congiunte dal
prendere nei loro confronti nelle opportune sedi collegiali, volte a porre in essere le azioni di
razionalizzazione orientate all’esclusivo perseguimento dell’interesse pubblico dell’Ente ai sensi del
D.Lgs. n. 175/2016;
RICORDATO che Asco Holding S.p.A. è attualmente partecipata da circa 90 Comuni e da due soci
privati (Blueenergy Group S.p.A. e Plavisgas Srl) e detiene a sua volta partecipazioni di controllo in
4 società:
Ascopiave S.p.a., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta  detiene numerose
partecipazioni di controllo e di minoranza);
 Asco TLC S.p.a., quota del 91%
 Seven Center S.r.l. quota dell’ 85% (in liquidazione)
 Rijeka Una Invest S.r.l., quota del 65% (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100%
della società Alverman S.r.l., anch’essa in liquidazione),
oltre ad una partecipazione di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave
Nuove Energie s.r.l.;
RITENUTO CHE la società Asco Holding S.p.A. con le modifiche statutarie introdotte nel 2018
assume il ruolo di “Holding pura”, ossia di società strumentale dei Comuni, che svolge il servizio di
interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società ed in particolare
nella gestione della partecipazione della società Ascopiave S.p.A. quotata in borsa;
CONSIDERATO essere, per questo Comune, indispensabile il mantenimento ed il potenziamento
della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito in attività di elevata
complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per
lo sviluppo della governance delle società controllate, in particolare della società Ascopiave S.p.A.
che opera nel settore della vendita del gas e dell’energia e della gestione delle reti del gas ed a cui
è stata affidata attraverso la controllata AP RETI GAS S.p.A. la concessione delle reti del metano
nel territorio comunale. La holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della
partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società, a condizione che vengano
rispettati i parametri di dettati dal D.Lgs. n. 175/16. Inoltre viene stabilizzata la proprietà pubblica,
per espressa norma statutaria, che dichiara la società a prevalente capitale pubblico e vincola la
partecipazione per i prossimi 2 anni, oltre ad introdurre, in caso di vendita da parte di un socio delle
proprie azioni, il diritto di prelazione e la clausola di gradimento a favore della compagine pubblica
della
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 68 del 20-12-2018 Pag. n. 5 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
società
;
RITENUTO INOLTRE CHE ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding S.p.A.
occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016,
ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la
società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a 500 mila euro:
con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento  contabile non
trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in
altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi ed interessi attivi che
pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore
della produzione. Il parametro del fatturato va quindi verificato, nel caso della holding pura,
analizzando i dati del bilancio consolidato del gruppo. Questo anche in coerenza
sistematica con il disposto della art. 21 D.Lgs. 175/2016 che prevede, per le società che
redigono il bilancio consolidato, che il risultato di esercizio sia quello relativo a tale
bilancio
;
 analogamente dicasi per l’assenza di personale dipendente nella holding, la cui attività di
gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti suoi elementi in sede di
consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Giova sottolineare che l’introduzione di
personale dipendente, a seguito di modifiche organizzative societarie, mal si concilierebbe
con gli obiettivi cardine della riforma introdotta dal TUSP di efficiente gestione delle
partecipazioni pubbliche e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
 pertanto, posto che i parametri del numero di dipendenti e del fatturato vanno verificati
rispetto ai dati del bilancio consolidato del gruppo Asco Holding S.p.A., si conferma il
rispetto di entrambe le condizioni previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, avendo il gruppo
conseguito un fatturato nell’ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro ed avendo il gruppo
alle proprie dipendenze oltre 600 dipendenti;
PRECISATO in merito ad Alto Trevigiano Servizi Srl che:
 la società è stata costituita per gestire il servizio pubblico idrico integrato come definito dal
d.lgs. n.152/06. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e
servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma
dell’articolo 4 comma 1 del T.U.P.S. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del
2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU
annovera la produzione di “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il
mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti
dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi
inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “servizi di
interesse generale” (lettera a); risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di
società. Il Comune, come da progetti di fusione già conclusi sopra richiamati è ora
proprietario del 2,1341% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere
autonomamente la liquidazione della partecipata.
 i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi
esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell’amministrazione
mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi
strumentali offerti dalla società;
 Sia la partecipata diretta A.T.S. srl che la partecipata indiretta Viveracqua s.c.r.l. hanno
emesso alla data del 31.12.2015 strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati
regolamentati e sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 175/2016 ai
sensi dell’art. 5 dello stesso Decreto;
TENUTO CONTO degli approfondimenti compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla
base dei dati forniti dalle società, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere
economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolti in ordine alle partecipazioni
detenute e da mantenere di cui alla presente deliberazione;
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n.
3), D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 68 del 20-12-2018 Pag. n. 6 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal
Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:
ASSESSORE PEDRON MONICA. Questa Delibera è semplicemente una ricognizione, prevista
per legge, delle società in cui deteniamo partecipazioni e che rientrano in determinati parametri, nel
nostro caso la società ASCO HOLDING S.p.A. e la società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.
(ATS). In ASCO HOLDING abbiamo il 2,2% e in ATS il 2,13% dopo la fusione dell’anno scorso. La
ricognizione prevede che manteniamo, anche qui vi è il parere favorevole del nostro Revisore, e
confermiamo la partecipazione in ASCO HOLDING S.p.A. in quanto società che svolge attività
strumentale alle funzioni del Comune, mentre per quanto riguarda la ATS, avendo emesso
strumenti finanziari diversi dalle azioni al 31-12-2015, esce da questo elenco non avendo più i
requisiti per essere all’interno e quindi non è soggetta alla razionalizzazione e quindi a questa
ricognizione.
CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Una domanda, c’è qualche aggiornamento sulla
partecipata in ASCO. Noi con deliberazione avevamo preso posizione per mantenere la quota; so
che c’è stata una querelle legale, poi vi sono stati ricorsi e controricorsi, alcuni Comuni avevano la
posizione di vendere, altri volevano la fusione, il tutto poi è stato impugnato davanti al TAR dalla
società privata, ma poi non si capisce come andrà a finire. C’era il Decreto Madia che aveva una
scadenza, poi è stato prolungato e anche dai giornali si fa davvero fatica a capire in questa
matassa come andrà a finire questa storia.
SINDACO. Devo essere sincero che fatichiamo a capirlo anche noi, nel senso che la nostra
posizione è chiara: fin da subito e, se ricordate, a luglio lo abbiamo ribadito, abbiamo votato per
mantenere le quote in quanto riteniamo Asco Piave, quindi anche i servizi che offre, di primaria
importanza e quindi a nostro avviso, anzi, una realtà di questo tipo dovrebbe essere a capitale
interamente pubblico. Nel frattempo c’è stato – come ricordava lei, giustamente – a seguito del
ricorso al TAR che ha avuto esito negativo per i Comuni contro i quali il socio privato aveva
impugnato le deliberazioni, se non sbaglio il 13 dicembre c’è stata l’udienza nel Consiglio di Stato
che dovrebbe esprimersi a giorni sempre sul tema di queste deliberazioni impugnate dal socio
privato. Parallelamente è stato approvato anche quell’emendamento al Decreto Madia che va a
prolungare fino al 31-12-2021 l’eventuale cessione di quote: insomma, in questo momento la
situazione è tutta in divenire. Parallelamente, per quello che è il servizio, non l’infrastrutturazione
reti che rimane, ma quello che è il servizio di vendita gas, si andrà sul mercato libero. La
dimensione di Asco si parla di 600.000 utenze e ha una dimensione che non pare ottimale per il
mercato, dovrebbe avere un milione e mezzo di utenze e quindi in questo momento c’è da parte di
varie società, grossi gruppi o anche altre realtà similari la logica dell’ acquisizione, della fusione in
maniera tale da avere quella massa critica necessaria per muoversi sul mercato. È una situazione
in divenire. Il C.d.A. ha dato incarico a uno studio che si occupa di fusioni di società di valutare la
possibile messa sul mercato della quota per la parte vendite, mantenendo e, anzi, incrementando
perché a quel punto, nell’ottica che si ceda la quota vendite, aumentare percentualmente la quota
reti, anche perché vi è una logica di mercato nel senso che mentre la quota vendite la fa il mercato
e quindi con il mercato libero dall’oggi al domani ti puoi trovare senza più nulla, per le reti, anche
queste vanno sul mercato libero ma alla proprietà delle reti spetta un indennizzo dall’eventuale
vincitore, il che garantirebbe in ogni caso il consorzio, Asco Piave e i Comuni che vi partecipano
sulle somme investite. È una partita molto complessa e molto deriverà dalla decisione del Consiglio
di Stato. Ci sono dinamiche complesse legate alla possibilità di perdere il diritto di voto se la
deliberazione fosse annullata e quindi probabili cambi di peso in assemblea da parte delle varie
rappresentanze pubblico/private: insomma, è una partita complessa ancora in divenire e che
seguiamo. Mettiamo ai voti il punto n. 15.
Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di deliberazione ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20,
Dec. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione” posta al punto 15 all’ordine del giorno.
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 68 del 20-12-2018 Pag. n. 7 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:
Presenti: – n. 14
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 14
– Voti favorevoli: n. 14
– Voti contrari: n. 0
D E L I B E R A
1.di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2.di approvare quale Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex
art 20 D.L.gs 175/2016 le seguenti misure:
– confermare il mantenimento della partecipazione in Asco Holding S.p.A. in quanto
società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come
unico scopo la detenzione e gestione di partecipazioni in altre società, in particolare
nella società Ascopiave S.p.A. quotata in borsa.
– rinvio a successivo atto – ottemperando all’orientamento delle linee guida del
Dipartimento del Tesoro per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.
20 D.Lgs. 175/2016, pubblicate in data 23.11.2018 – delle eventuali misure di
razionalizzazione orientate all’esclusivo perseguimento dell’interesse pubblico
dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, da intraprendere nei confronti delle
partecipazioni indirette del Comune di Volpago tramite la società Asco Holding, nelle
more di decisioni congiunte da prendere nei loro confronti nelle opportune sedi
collegiali;
3.di dare atto che sia la partecipata diretta A.T.S. srl che la partecipata indiretta Viveracqua
s.c.r.l. hanno emesso alla data del 31.12.2015 strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati
in mercati regolamentati e sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione del D.Lgs.
175/2016 ai sensi dell’art. 5 dello stesso Decreto, pertanto non soggette al piano di
razionalizzazione;
4.di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni
da intraprendere da parte dell’Ente;
5.di provvedere a trasmettere la presente deliberazione alle società oggetto del presente
provvedimento;
6.di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art.
17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto
conto di quanto indicato dall’art. 21 del D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
7.di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti, come previsto dal d.lgs. 175/2016.
Infine,
Il Consiglio Comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, attuando quanto prima il disposto dell’articolo 20 del T.U.S.P., con ulteriore
separata votazione in forma palese, espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito
– Presenti: n. 14
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 14
– Voti favorevoli: n. 14
– Voti contrari: n. 0
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 68 del 20-12-2018 Pag. n. 8 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per poter dar seguito tempestivamente ai successivi atti e
adempimenti

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