Aliquote IMU 2019 (Del. CC 60/2018)

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMU ANNO 2019, CONFERMA.


IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo
destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria;
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E’
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997;
TENUTO CONTO che l’art. 13 commi da 6 a 11 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e Legge 147/2013 art. 1 commi 60 e seguenti
ed in particolare il comma 707 stabiliscono le seguenti aliquote IMU, modificabili con Deliberazione
del Consiglio Comunale:
1) Aliquota di base: 0,76% con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
2) Aliquota ridotta del 0,4 % per l’abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al
comma 10”; 3) Detrazione: il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce che:
– dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
TENUTO CONTO che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, come previsto all’articolo 3, comma 56, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2017, di approvazione delle aliquote
per l’anno 2018 per il Comune di Volpago del Montello, e n. 28 del 24.9.2012, di approvazione del
regolamento IMU;
DATO ATTO che con l’art. 1 comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato
dalla Legge di Bilancio 2016, è stata sospesa, per gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “26. Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 20-12-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015…”, detta sospensione è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2018;
RITENUTO pertanto di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019,
confermando quanto stabilito dall’art. 13 commi 6,7,8 del D.L. 201/2011:
– Aliquota di base: 0,76% (art. 13 comma 6 D.L. 201/2011);
– Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (art. 13 comma 7 D.L.
201/2011);
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il parere tecnico contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario –
Tributi Rag. Martin Levis rilasciato ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:
ASSESSORE PEDRON MONICA. Anche per l’IMU è tutto invariato come l’anno scorso. L’aliquota
è quella di base dello 0,76% e viene mantenuta. L’aliquota dello 0,4% per le abitazioni principali
ma solo quelle in categoria A1, A8 e A9 (quindi quelle di lusso). Per tutto il resto e quindi per le
abitazioni principali di residenza c’è l’esenzione che è mantenuta. Altre particolarità: il gettito – che
poi è riportato anche nel bilancio – è di 980.000 € effettivo. Da uno schema che mi sono fatta
stampare, l’entrata reale del Comune sarebbe di 1.800.000 €, praticamente è già al netto dei
fabbricati categoria D siamo sui 630.000 € più o meno di importo che sono direttamente girati allo
Stato, hanno un codice tributo specifico loro, quindi quelli vanno direttamente allo Stato, e al netto
del Fondo di solidarietà comunale che lo Stato si trattiene direttamente e quindi ci versa solamente
il netto. Modifiche non ce ne sono.
SINDACO. Anche qui metto ai voti il punto n. 7.
Il Sindaco, preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di
deliberazione ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni dell’IMU anno 2019, conferma”
posta al punto 7 all’ordine del giorno.
Con votazione espressa in forma palese, che si chiude con il seguente risultato:
Presenti: – n. 15
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 15
– Voti favorevoli: n. 15
– Voti contrari: n. 0
D E L I B E R A
1.di confermare, ai fini dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2019, le aliquote previste
dalla normativa statale nelle seguenti misure:
a.Aliquota di base: 0,76% (art. 13 comma 6 D.L. 201/2011);
b.Aliquota ridotta, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificata
nelle categorie catastali A1, A8, e A9 e relative pertinenze con limite di una sola
pertinenza per categoria: 0,4% (art. 13 comma 7 D.L. 201/2011);
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di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo 2. come le modalità
di versamento, esenzioni e altre forme di agevolazione, si rimanda al Regolamento
approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 24.9.2012;
3.di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.
Infine su proposta del Sindaco, in esito alla seguente votazione espressa in forma palese:
– Presenti: n. 15
– Astenuti: n. 0
– Votanti: n. 15
– Voti favorevoli: n. 15
– Voti contrari: n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai successivi atti e adempimenti.

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