Protezione Civile – convenzione con ANA Treviso (Del. GC 128/2018)

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – SEZIONE DI TREVISO


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.64, in data 29 novembre 2017,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per il Servizio di
Protezione Civile, al fine di meglio perseguire il correlato interesse pubblico;
DATO ATTO che, sulla base del Regolamento suddetto, è stato costituito e disciplinato il Servizio
Comunale di Protezione Civile, incardinato nella struttura organizzativa del Comune, prevedendo
anche il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile di Volpago del Montello;
DATO che:
i Gruppi Alpini, con sede nel territorio del Comune, dispongono di una squadra – di volontariato di
Protezione Civile facente parte dell’Unità di Protezione Civile della Sezione di Treviso, a sua
volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo all’Associazione Nazionale Alpini
(ANA) con sede a Milano, Via Marsala 9, iscritta dal 1 agosto 2013 nell’Elenco Centrale delle
Organizzazioni Nazionali di Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione
Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
– l’ANA ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con la Regione Veneto che regola le attività di
Protezione Civile svolte dalle sezioni ANA, in sinergia con la struttura di Protezione Civile
regionale;
– la Sezione ANA di Treviso, con decreto n. 136 del 10/06/2008, è iscritta al registro della
Regione Veneto delle organizzazioni di volontariato con il numero di classificazione TV037,
nonché all’Albo Regionale del Volontariato di P.C. della Regione Veneto con il numero dì
classificazione
PC VOL-05-C-2021-TC-01;
RITENUTO opportuno accordarsi formalmente con l’ANA, al fine di poter disporre di personale
volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia anche utilizzando i mezzi di pronto
impiego in dotazione e di proprietà del Comune, sempre in collaborazione con il Gruppo Comunale
di Volontari di Protezione Civile;
VISTO che la Squadra di Protezione Civile ANA, costituita in seno alla zona ANA Volpago del
Montello (TV), facente parte dell’Unità di Protezione Civile della Sezione ANA di Treviso, si rende
disponibile ad integrarsi con il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile ed i
coordinamenti di zona istituiti dalla Provincia di Treviso al fine di svolgere attività ed interventi
coordinati, previsti dall’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTA pertanto necessaria una convenzione per regolare la collaborazione in caso di
“emergenza pubblica” e nelle operazioni di previsione, prevenzione e superamento dell’emergenza
della sopradescritta Squadra di Protezione Civile con il personale del Comune, con il Gruppo
Volontari di Protezione Civile del Comune e gli altri Enti preposti al coordinamento delle attività
emergenziali;
VISTO in particolare lo schema di convenzione tra il Comune di Volpago del Montello (TV) e la
Squadra di Protezione Civile ANA nelle seguenti disposizioni riportate nei vari articoli di cui si
compone:
– l’ANA si assume l’onere della copertura assicurativa della Squadra ANA di Protezione Civile di
Volpago del Montello contro gli infortuni e la salvaguardia della responsabilità civile per danni a
cose e nei confronti di terzi, come riportato all’art. 7;
– in base all’art. 8 “la Squadra ANA deve presentare annualmente una relazione delle attività da
svolgere ed effettivamente svolte; inoltre può usare i mezzi tecnici di Protezione Civile di
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
DELIBERA DI GIUNTA n. 128 del 19-12-2018 Pag. n.2 COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
proprietà del Comune in collaborazione con il Gruppo Volontari di Protezione Civile, in accordo
con il Sindaco ovvero l’Assessore competente”;
“Il Comune riconosce all’Associazione un contributo annuo di Euro – 2.000,00 che verrà
destinato alla formazione dei volontari, al rimborso dei costi dell’assicurazione a carico dell’ANA
e ai relativi costi logistici. Il contributo verrà liquidato a fronte di presentazione di apposito
rendiconto, anche in forma frazionata in base alle esigenze. I costi relativi alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle attrezzature e automezzi di proprietà comunale rimangono a
carico del Comune” – disposto dell’art. 9;
– sulla base dell’art.12: “l’accordo ha una durata di 5 anni decorrenti dalla stipula e può essere
rinnovato espressamente per uguale periodo. Qualunque modifica alla presente convenzione
non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto”;
VISTO quanto sopra e ritenuto di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
anche se la presente deliberazione non comporterà spese per il Comune;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo della medesima;
2.di approvare lo schema di convenzione, qui allegato, al fine di regolare la collaborazione in
caso di “emergenza pubblica” e nelle operazioni di previsione, prevenzione e superamento
dell’emergenza della Squadra di Protezione Civile con il personale del Comune, con il Gruppo
Volontari di Protezione Civile del Comune e gli altri Enti preposti al coordinamento delle attività
emergenziali;
3.di prendere atto che il Sindaco provvederà, quale autorità comunale di protezione civile, alla
sottoscrizione dell’allegata convenzione;
4.di demandare al responsabile del competente servizio l’assunzione del’limpegno di spesa
relativo al contributo annuo previsto dall’art. 9 dello schema di convenzione.
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL n.
267/2000, per poter corso alla collaborazione in caso di “emergenza pubblica” e nelle operazioni di
previsione, prevenzione e superamento dell’emergenza Squadra ANA di Protezione Civile con il
personale del Comune.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.