Bilancio consolidato 2018 con società partecipate (Del. GC 129/2018)

BILANCIO CONSOLIDATO 2018. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA’ DA INCLUDERE NEL GRUPPO “COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO” E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018.


LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni – in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
– l’articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall’articolo
1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, prevede la redazione da parte dell’ente
locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del
bilancio consolidato, considerando ai fini dell’inclusione nello stesso qualsiasi ente
strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma
giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
– l’articolo 233-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. prevede che “1. Il
bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è
redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno
2011. n. 118, e successive modificazioni”.
RILEVATO che:
– ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché
dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del
“gruppo amministrazione pubblica”:
«1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti
dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni
organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto
consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che
sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti,
pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti
autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti
dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o
nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli
organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione
dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla quota di partecipazione;
e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi
in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta
attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione
dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di
fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge
l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio
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pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di
influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia
conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione
pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali
sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in
liquidazione.
2.2 gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’art.
11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice
civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali
l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di
società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento
dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio
consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per
le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in
liquidazione;
3.1 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la
capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per
esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si
manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione
dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità
pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività
prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di
concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno
precedente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80%
dell’intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli
esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate
ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
3.2 le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società
a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con
riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle
quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per
cento se trattasi di società quotata”;
ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva – la forma giuridica
né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società.
– il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di
amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto
aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
RICORDATO che:
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il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine – di consentire la
predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti
elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in
applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le
società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di
imprese;
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato»;
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
– lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di
irrilevanza: «Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono
non essere inseriti nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di:
a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per
ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e
al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
– totale dell’attivo,
– patrimonio netto,
– totale dei ricavi caratteristici.
In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli
due parametri restanti.
Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che
presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La
valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o
società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto
la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del
consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente
insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al
caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società,
tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente
considerate. Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018,
la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve
presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento
rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali
sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i
bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a
ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una
incidenza inferiore al 10 per cento.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non
irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle
sopra richiamate. A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le
società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati
titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota
di partecipazione.
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i
componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della
produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi
della gestione” dell’ente”. In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono
considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori
all’1% del capitale della società partecipata.
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli
e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo
sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria
(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei
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componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il
bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.
Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto
avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella
nota integrativa al bilancio consolidato.
DATO ATTO che:
la soglia di irrilevanza relativa derivante da Conto Economico e Stato – Patrimoniale 2017 è
la seguente:
Parametri Comune di Volpago del Montello % Soglia
Tot. Attivo € 49.621.040,68 3 € 1.488.631,22
Tot. Patrimonio Netto € 42.478.751,20 3 € 1.274.362,54
Tot. Ricavi Caratteristici € 3.917.306,35 3 € 117.519,19
PRECISATO che:
– sarà necessario verificare i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale
del Comune di Volpago del Montello a seguito dell’approvazione del Conto Economico e
dello Stato Patrimoniale 2018 da parte del Consiglio Comunale nei termini di legge, al fine
di verificare le partecipazioni effettive ai fini del consolidamento.
VISTO quindi:
– il prospetto con il quale si è proceduto alla determinazione del perimetro di consolidamento
(allegato alla presente deliberazione).
RITENUTO che:
– sia necessario approvare con la presente deliberazione:
A) l’elenco del “Gruppo Comune di Volpago del Montello”, come di seguito:

Denominazione Tipologia
Quota di
partecipazione
del Comune
CONSORZ. DEL BOSCO MONTELLO Ente Strumentale Partecipato 20,00 %
C.E.V. – CONSORZ. ENERGIA VENETO Ente Strumentale Partecipato 0,09 %
CONS. BACINO PRIULA Ente Strumentale Partecipato 0,96 %
CONTARINA SPA Società Partecipata Indiretta n.d.
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL Società Partecipata 2,1341
CASA DI RIPOSO “GUIZZO MARSEILLE” Ente Strumentale Partecipato n.d.
CONS. BIM PIAVE TREVISO Ente Strumentale Partecipato n.d.
CONS. BACINO VENETO ORIENTALE Ente Strumentale Partecipato 1,20
ASCO HOLDING Società Partecipata 2,20
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B) l’elenco del Gruppo degli Enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento come
di seguito riportato:
Denominazione
Inclusione/ Esclusione
dal Perimetro di
consolidamento
Metodo di
consolidamento
CONSORZ. DEL BOSCO MONTELLO Inclusa Proporzionale
C.E.V. – CONSORZ. ENERGIA VENETO Inclusa
(per riduzione incidenza <10% delle escluse)
Proporzionale
CONS. BACINO PRIULA Inclusa Proporzionale
CONTARINA SPA Inclusa
(consolidato di CONS. BACINO PRIULA)
Proporzionale
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL Inclusa Proporzionale
CASA DI RIPOSO “GUIZZO MARSEILLE” Inclusa Integrale
CONS. BIM PIAVE TREVISO Inclusa Proporzionale
CONS. BACINO VENETO ORIENTALE Inclusa Proporzionale
ASCO HOLDING Esclusa Proporzionale
ai fini dell’approvazione del Bilancio Consolidato 2018, sulla base della – normativa vigente,
sia da escludere dal perimetro di consolidamento del “Gruppo Comune di Volpago del
Montello”:
 ASCO HOLDING (Società Partecipata pubblico/ privata – quota 2,20%): esclusa dal
perimetro di consolidamento in quanto trattasi di società a capitale misto pubblico/
privato e pertanto non a totale partecipazione pubblica;
– ai fini della corretta determinazione del perimetro di consolidamento sarà necessario
rivedere i dati di incidenza delle singole partecipate sulla base dei bilanci approvati
nell’esercizio 2018;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate:
l’elenco A, relativo all’individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica – del Comune di
Volpago del Montello, contenuto in premessa;
– l’elenco B, relativo all’individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di Volpago del Montello oggetto di consolidamento, contenuto in premessa.
2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di
consolidamento ed al Revisore dei Conti di questo Comune.
Altresì,
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese e ad esito favorevole
unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n.
267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti

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