Fondo salario accessorio (Det. 469/2018)

QUANTIFICAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che:
 il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse
decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai
dipendenti;
 la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine
gestionale;
 le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono
annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti,
tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono
attivare nel corso dell’anno;
 le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli
31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità A. e continuità” e
che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
B.RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e
che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a
disposizione del Fondo;
 la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall’art. 15
del CCNL. 1° aprile 1999;
 le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono
stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e
art. 4 CCNL del 31.07.2009);
Considerato che:
la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente
in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle
relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima
dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Visto:
– l’art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive
alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei
limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi
strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la
contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e
premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e
31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
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ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
l’articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre – 2006, n. 296 (Legge
Finanziaria 2007);
– il CCNL 21.05.2018 artt. 67 e 68
Richiamata
la deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 28.11.2018, recante linee di indirizzo in ordine
alla costituzione e utilizzo del fondo 2018;
Ricordati
– i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale,
vigenti per gli anni 2016 e 2017:
–  l’art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 che prevede a decorrere dall’anno 2018 ch il
fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo cosolidato di tutte le risorse
decentrate stabili indicate dall’art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004 relative all’anno
2017;
Visto l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere
dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere
dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l’anno 2018, il totale del
trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel
rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del
personale in servizio; Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai
sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015,
si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;
Preso atto che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai
fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2018;
Ricordato che il fondo dell’anno 2016 era pari a complessivi € 110.611,57 che è quindi il
tetto di spesa al netto delle voci escluse, per l’anno 2018, il quale risulta composto dalle voci
sottoriportate: OMISSIS

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse
decentrate per l’anno 2018, nel rispetto delle norme sopracitate; Considerato che il Comune:
 ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del
pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2018;  nell’anno 2017 ha rispettato il
tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli
stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di
spesa;
Dato atto che nel corso dell’anno 2018 non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le
somme stabili del fondo; e che nella definizione delle “risorse variabili” per l’anno 2018: non
sono state inserite le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 15, comma 1, lettera k),
relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, d.lgs. 50/2016) in quanto l’ente non ha
ancora provveduto a contrattare i criteri e, di conseguenza, non ha approvato il relativo
regolamento;
Preso atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 28.11.2018 è stato
autorizzato l’inserimento delle voci variabili ai sensi dell’art. 15, comma 2, CCNL 1.4.1999, le
risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell’1,2% del monte salari anno
1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € 6.984,80
Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente
determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del
personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006;
Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2018
e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo
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si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad
oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate
relativamente all’anno 2018, nell’ammontare complessivo pari ad € 110.562,11 come da
prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2018”, sopra riportato; Evidenziato che non sono
ancora esattamente conosciute le economie dell’anno 2017 da riportare sul 2018 in quanto
non tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna
Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della
spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione
nell’esercizio di liquidazione;
Richiamati i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017, con la quale è  stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018, avente per oggetto l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
 il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n. 14
del 29.12.2017;
Visti gli art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; il D. Lgs 165/2001;
ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del
medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2) Di costituire, ai sensi dell’art. 31 e 32 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 22
gennaio 2004, il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018, dando atto del rispetto di
quanto previsto all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017; Risorse Anno 2018: OMISSIS

3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l’anno
2018 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità
normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali
4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2018 trova copertura negli
appositi capitoli del bilancio 2018 afferenti la spesa del personale.
5) di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale
dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione
2018, con eventuale imputazione all’esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio
l’obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.
8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile
1999.
9) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita
sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi
dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 469 del 30-11-2018 – pag. 5
F.to Il Responsabile del Servizio
Martin Levis

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