Servizi a domanda individuale – costi (Del. GC 109/2018)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI PER L’ESERCIZIO 2019.


LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n.55, convertito in legge 26 aprile 1983 n. 131, che
istituisce l’obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono
finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;
PRESO atto che il Ministero dell’Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato:
che sono escluse dalla disciplina oggetto a) del decreto stesso:
– i servizi gratuiti per legge statale o regionale;
– i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap;
– i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di
prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
b)che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite
direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono
utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o
regionale;
c)che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere
produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art.
6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55;
CONSIDERATO CHE le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; – 2) alberghi diurni e bagni
pubblici; – 3) asili nido; – 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; – 5) colonie e soggiorni
stagionali, stabilimenti termali; – 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e altre discipline,
fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; – 7) giardini zoologici e botanici; – 8)
impianti sportivi : piscine , campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; – 9) mattatoi
pubblici; – 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; – 11) mercati e fiere attrezzati; – 12)
parcheggi custoditi e parchimetri; – 13) pesa pubblica; – 14) servizi turistici diversi: stabilimenti
balneari, approdi turistici e simili; – 15) spurgo di pozzi neri; – 16) teatri, musei, pinacoteche,
gallerie, mostre e spettacoli; – 17) trasporti di carni macellate; – 18) trasporti funebri, pompe funebri
e illuminazioni votive; – 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non
istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;
CONSIDERATO che per questo ente non ricorrono le condizioni che determinano la
situazione strutturalmente deficitaria, come rilevato dall’ultimo consuntivo approvato;
RILEVATO che l’art. 172 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, alla lett. E) prevede che siano
allegate al bilancio annuale di previsione tra l’altro “le deliberazioni con le quali sono determinati,
per l’esercizio successivo per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi”;
INDIVIDUATI, nell’ambito del D.M. 31-12-1983, i seguenti servizi pubblici a domanda
individuale esistenti in questo Comune, con le eccezioni indicate nell’ultimo comma dell’art. 3 del
D.L. 22-12-1981, n. 786 convertito, con modificazioni, nella legge 26-2-1982, n. 51:
1)Estate amici (centri estivi); 2) Corsi extra scolastici; 3) Uso Palestra; 4) Gestione
Auditorium, 5) Trasporto Scolastico.
DATO atto che il Comune non rientra fra quelli di cui all’art. 12 comma 1 2° periodo, del
D.L. n. 359/87 come integrato dalla L. 440/87;
VISTI i prospetti relativi ai singoli servizi nei quali risultano, con riferimento allo schema di
bilancio di previsione per l’esercizio 2019:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SPESE

 

 

 

 

 

VISTO che dal prospetto riassuntivo sopra riportato emerge la previsione di copertura del
33,00 % del costo complessivo dei servizi stessi;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000
agli art. 242 e 243;
VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
D E L I B E R A
di approvare la determinazione dei costi complessivi di gestione dei 1. servizi pubblici a
domanda individuale da finanziare con tariffe, contribuzioni ed entrate specifiche nell’anno
2019 come risulta dal seguente prospetto:

 

 

 

 

 

2. di dare atto che il complesso delle entrate dei servizi a domanda individuale per l’anno
2019 è previsto in Euro 94.000,00, come risulta dal prospetto sopra riportato, dando luogo
ad una percentuale di copertura del 33,00 %.
DELIBERA
altresì, con separata apposita votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, di
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4°-
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vista l’urgenza di provvedere tempestivamente all’adozione dei
conseguenti atti.
Documento

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