Macellazione suini a domicilio (Ord. 129/2018)

MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO PER CONSUMO FAMILIARE. CAMPAGNA 2018/2019- PERIODO DAL 5/11/2018 AL 9/3/2019


IL SINDACO
VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298/28;
ACCERTATO che l’art. 13 del R.D. 3298/28 prevede un’apposita autorizzazione del Sindaco;
RITENUTO – per criteri di efficienza ed efficacia dell’Autorità Amministrativa – di predisporre
un’ordinanza complessiva data dalla presente che preveda in dettaglio i requisiti per i
beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un
punto di vista di adempimenti amministrativi;
VISTO il Reg. CE n. 1099 del 24/09/2009 relativo alla protezione degli animali durante la
macellazione;
VISTA la D.G.R. Veneto n. 1251 del 28.09.2015, che fissa le tariffe delle prestazioni rese dai
Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L. regionali;
VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 611214/50.00.13.00 del 24.10.2006 avente per
oggetto “Macellazione dei suini a domicilio”;
VISTA la proposta prot. n. 14903 del 02/11/2018 dell’Azienda U.L.SS. n. 2;
A U T O R I Z Z A
nel periodo compreso tra il 05 novembre 2018 ed il 09 marzo 2019, la macellazione dei
suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati.
A tal riguardo,
O R D I N A
i privati cittadini, interessati alla macellazione dei suini a domicilio, sottopongano  gli stessi
alla visita ispettiva da parte di un Medico Veterinario dell’Azienda U.L.SS. n.2 Marca
Trevigiana distretto di Asolo;
 gli stessi cittadini interessati alla macellazione dei suini a domicilio concordino con i
Servizi Veterinari dell’U.L.SS. n. 2 presso il Distretto Sanitario di Montebelluna sito in Via
Castellana,111, dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 09,00 telefonando allo 0423/295511,
almeno 2 giorni prima dell’effettuazione, al fine di poter permettere una idonea
programmazione dell’attività ispettiva – la data e l’ora di macellazione, e di questo verrà
successivamente notiziato l’Ufficio Comunale competente da parte del Servizio
Veterinario;
 gli allevatori, residenti nel territorio del Comune, che intendano macellare suini per
consumo privato, devono sottoporre l’intero animale, dopo l’uccisione e prima di iniziare
la lavorazione nel proprio domicilio alla visita del veterinario;
 è vietata la macellazione dei suini nelle ore notturne e nei giorni festivi;
 è consentita la macellazione di un solo suino, o, al massimo, di due suini per nucleo
familiare;
 è vietata la macellazione dei suini per conto terzi al di fuori dei mattatoi a ciò autorizzati;
 è vietata altresì la commercializzazione delle carni dei suini macellati per uso privato;
il personale addetto alla macellazione (norcini) in sostituzione del libretto  sanitario dovrà
dimostrare di aver seguito un percorso formativo nel rispetto di quanto stabilito dalla
D.G.R. Veneto n. 2685 del 6 agosto 2004;
 le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla lavorazione delle
carni debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette
condizioni igienico-sanitarie;
 è vietato in via assoluta lavorare le carni prima che sia stata accertata dal Sanitario la
loro commestibilità;
 è vietata la iugulazione degli animali se non sono stati preventivamente abbattuti con la
pistola a proiettile captivo di cui tutti i norcini devono essere provvisti;
 l’attestazione di avvenuta visita sanitaria dovrà risultare da dichiarazione del Veterinario
su particolare modulo.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
IL SINDACO
Ing. Paolo Guizzo

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