Sospensione attività per inquinamento acustico – proroga termini lavori (Ord. 120/2018)

ORDINANZA DI PROROGA TERMINI DEI LAVORI E SOSPENSIONE ATTIVITA’ PER IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO ” OMISSIS ” SITO IN VIA OMISSIS “, A SEGUITO MANCATO ADEMPIMENTO ORDINANZA N. 23 DEL 9 FEBBRAIO 2018, NONCHE’ ORDINANZA N. 62 DEL 26 APRILE 2018


IL SINDACO
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 23 del 9 febbraio 2018 ad oggetto:
“ORDINANZA DI BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO NEI LIMITI FISSATI DAL
DPCM 14/11/1997 PER IL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO “come
individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di riservatezza”
RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 62 DEL 26-04-2018 ad oggetto:
ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA’ ORARIO PER IL PUBBLICO
ESERCIZIO DENOMINATO ” come individuato nell’allego alla presente non
pubblicato per motivi di riservatezza”, A SEGUITO MANCATO ADEMPIMENTO
ORDINANZA N. 23 DEL 9 FEBBRAIO 2018 “INQUINAMENTO ACUSTICO NEI
LIMITI FISSATI DAL DPCM 14/11/1997.” con la quale si fa presente che qualora
venga accertato che in seguito all’esecuzione di lavori di mitigazione acustica dei
locali le emissioni di rumori rispettano i parametri di cui al D.P.C.M. 14.11.1997,
l’ordinanza di sospensione veniva rimossa anticipatamente e che alla scadenza del
termine di 45 giorni l’attività potrà essere ripresa solo se eseguiti i lavori di
mitigazione acustica, in mancanza dei quali l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
verrà revocata.
Preliminarmente si osserva che la sospensione dell’attività era stata proposta in
quanto la società come individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi
di riservatezza non aveva ottemperato a nessuna delle prescrizioni contenute
nell’ordinanza n. 23/2018, i cui fatti esposti e misurazioni riportate non sono mai stati
contestati.
RICHIAMATA la domanda qui acquisita al prot 13067 del 22 settembre 2018 con la
quale il sig. come individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di
riservatezza legale rappresentante della ditta come individuato nell’allego alla
presente non pubblicato per motivi di riservatezza, chiede la proroga dei termini di
fine lavori alla data del 27 ottobre 2018;
RICHIAMATA la domanda qui acquisita al prot. 13066 del 22 settembre 2018 con la
quale il sig. come individuato nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di
riservatezza legale rappresentante della ditta come individuato nell’allego alla
presente non pubblicato per motivi di riservatezza, risponde alle osservazioni in
merito alla CILA per la mitigazione sonora per il locale adibito a Ristorante e alla
“richiesta di ampliamento della licenza per attività denominata come individuato
nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di riservatezza” rif. Prat.
2018V0068, con la quale lo scrivente richiede che l’iter autorizzativo all’apertura
dell’attività commerciale e del suo ampliamento proceda impegnandosi a far eseguire
i lavori di isolamento acustico prescritti;
VERIFICATO che alla data odierna non risulta depositata la dichiarazione di fine
lavori inerente ai lavori prescritti con l’ordinanza 23/2018 sopra citata quindi, la
società non ha ancora, in modo inequivocabile, ottemperato alle prescrizioni riportate
nell’ordinanza n. 23/2018, nonché alle osservazioni e prescrizioni di cui al prot 11427
del 14/8/2018 che con il presente atto si intendono tutt’ora ribadite;
CONSIDERATO comunque, rendesi opportuno concedere una proroga dei termini di
fine lavori prescritta con l’ordinanza 23 del 9 febbraio 2018 al giorno 27/10/2018
nonché prorogare contestualmente la sospensione dell’attività alla stessa data,
specificando che non potranno essere concesse ulteriori proroghe;
Tutto ciò premesso,
visto l’art. 17 della L.R. n. 29/2007,
Visto l’art. 7 comma 1 L. 241/1990 riguardo la sussistenza delle particolare esigenze
di celerità del procedimento basato sulla necessità di tutelare Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.31, n. 773 ed il lare qlautiievtoe rpeugboblalimcae;nto di
esecuzione, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635;
Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;
Visto la legge 26.10.95 n. 447;
Visto il DPCM 14/11/1997;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
per i motivi esposti in premessa il termine dei lavori e contestualmente la
sospensione dell’attività fino al 27 OTTOBRE 2018, alla società come individuato
nell’allego alla presente non pubblicato per motivi di riservatezza, titolare
dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande denominato “come individuato
nell’allego alla presente non pubblicato per motivi AVVISA di riservatezza”,
che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli organi di
controllo e di vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione
delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative
stabilite dalla normativa vigente;
Di trasmettere il presente atto alla:
 Prefettura di Treviso,
 Questura di Treviso,
 locale Stazione dei Carabinieri,
 Compagnia G.d.F. di Montebelluna,
 Servizio di Polizia Locale.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente
provvedimento.
Si precisa che:
 l’Amministrazione competente è il Comune di Volpago del Montello,
 l’Ufficio competente è l’Ufficio Attività Produttive, edilizia privata e urbanistica,
presso la sede municipale di piazza Ercole Bottani n. 4;
 l’oggetto del procedimento è costituito dal provvedimento di limitazione
dell’orario per interesse pubblico;
 il responsabile del procedimento è l’ing.i. Alessandro Mazzero.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120
giorni dal ricevimento del presente atto, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971 n. 1199.
Volpago del Montello, li 12/10/2018
IL SINDACO
ING. PAOLO GUIZZO

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.