Rinnovo autorizzazione provinciale ad emissioni in atmosfera in stabilimento SCANDIUZZI

SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTION SPA – via Piave, 14 VOLPAGO DEL MONTELLO. Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59.


IL DIRIGENTE
VISTA la domanda presentata in data 04/03/2016 per il
tramite del S.U.A.P., con cui la ditta SCANDIUZZI STEEL
CONSTRUCTION SPA (P.IVA 04493100269), con sede legale e
impianto in via Piave, 14 – VOLPAGO DEL MONTELLO – chiede
il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. n.59/2013 per rinnovo
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
degli articoli 269 e 281 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006;
CONSIDERATO che la ditta SCANDIUZZI COSTRUZIONI IMPIANTI
SRL è in possesso dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera n.971/2005 del 07/11/2005 rilasciata ai sensi
dell’articolo 15 del D.P.R. n.203/1988 e del D.M. n.44/2004
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per lo stabilimento sito in via Martignago Basso a Volpago
del Montello;
RICHIAMATA la nota pervenuta in data 17/01/2008 prot.
n.6232 con la quale si comunica che il nuovo gestore dello
stabilimento è la ditta Scandiuzzi Spa e la sede
dell’impianto è identificata in via Piave, 14;
CONDIDERATA la documentazione pervenuta in data 07/09/2009
prot. n.59034;
CONSIDERATA la domanda di autorizzazione di carattere
generale pervenuta in data 15/12/2011 prot. n.131462 a nome
Scandiuzzi SpA per l’attività di saldatura svolta presso lo
stabilimento di via Piave, 14 ai sensi dell’articolo 272
comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota pervenuta in data 24/05/2012 con cui viene
comunicato che, a seguito di una scissione di ramo di
azienda, il nuovo gestore dell’impianto è la ditta
Scandiuzzi Steel Constructions SpA;
CONSIDERATO che la richiesta al Comune di Volpago del
Montello di esprimere il parere ai sensi dell’articolo 269
comma 3 del D.Lgs 152/2006 sugli interventi in oggetto
datata 20/10/2016 prot. n.87995, trascorso il termine
concesso, non ha avuto riscontro;
VISTA la documentazione allegata all’istanza in merito
all’utilizzo delle superfici scoperte annesse allo
stabilimento e alla loro estensione;
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CONSIDERATO che da tale relazione non emergono con la
necessaria chiarezza gli elementi per valutare l’eventuale
assoggettabilità della ditta alle prescrizioni contenute
nell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
di Tutela delle Acque;
RITENUTO, pertanto, che la ditta debba integrare quanto già
trasmesso con una relazione tecnica e relativo elaborato
grafico, che specifichi:
– quanta parte della superficie scoperta sia effettivamente
destinata a:
• deposito dei rifiuti con le modalità di stoccaggio
degli stessi;
• aree in cui vengono effettuate lavorazioni;
• aree interessate da operazioni di carico/scarico;
-la tipologia e le modalità di stoccaggio dei semilavorati
metallici costituenti la materia prima, al fine di evitare
il trascinamento di solidi in sospensione a seguito degli
eventi atmosferici;
-l’eventuale presenza di erogatori carburante all’interno
dello stabilimento;
-le eventuali procedure operative finalizzate alla gestione
dei piazzali, al contenimento e alla raccolta di eventuali
sversamenti;
-le modalità di gestione delle acque meteoriche di
dilavamento dell’intero stabilimento;
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VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;
ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, la completezza dell’istruttoria
condotta ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs.
n.267/2000;
VISTI la L.R. n.33/1985, il D.Lgs. n.152/2006, il Piano di
Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;
VISTI il D.Lgs. n.267/2000 e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;
DECRETA
ART. 1 – È adottata la presente Autorizzazione Unica
Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l’attività
svolta dalla ditta SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTION SPA
nell’impianto sito in via Piave, 14 – VOLPAGO DEL
MONTELLO, relativamente alle emissioni in atmosfera, ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 degli articoli 270, 271 e 275
comma 2.
ART. 2 – Il decreto n.971/2005 del 07/11/2005 e l’adesione
all’autorizzazione di carattere generale, citati in
premessa, sono revocati a far data dal rilascio della
presente autorizzazione.
ART. 3 – La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e
le prescrizioni definite nell’allegato tecnico che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ART. 4 – Ogni modifica sostanziale dell’impianto deve
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essere preventivamente autorizzata.
ART. 5 – L’Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15
anni ed è rinnovabile ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
n.59/2013.
ART. 6 – La ditta entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio
del presente atto deve trasmettere a questa Amministrazione
una relazione tecnica con relativo elaborato grafico che
integri quanto già trasmesso, specificando:
– quanta parte della superficie scoperta sia effettivamente
destinata a:
• deposito dei rifiuti indicando le modalità di
stoccaggio degli stessi;
• aree in cui vengono effettuate lavorazioni;
• aree interessate da operazioni di carico/scarico;
– la tipologia e le modalità di stoccaggio dei semilavorati
metallici costituenti la materia prima, al fine di evitare
il trascinamento di solidi in sospensione a seguito degli
eventi atmosferici verso i corpi ricettivi esistenti;
– l’eventuale presenza di erogatori carburante all’interno
dello stabilimento;
– le eventuali procedure operative finalizzate alla
gestione dei piazzali, al contenimento e alla raccolta di
eventuali sversamenti;
– le modalità di gestione delle acque meteoriche di
dilavamento dell’intero stabilimento.
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Tale elaborato grafico dovrà riportare, inoltre, lo schema
delle reti fognarie presenti e i relativi punti di scarico.
ART. 7 – La presente autorizzazione è adottata restando
comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i
provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi
all’art. 1.
art. 8 – Avverso l’Autorizzazione Unica Ambientale è
ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel
termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti
dal rilascio della stessa.
ART. 9 – Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. del
Comune di Volpago del Montello perché lo rilasci, nelle
forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all’A.R.P.A.V.
(Dipartimento Provinciale di Treviso) e va affisso all’Albo
della Provincia e del Comune.
Dott. Simone Busoni


EMISSIONI IN ATMOSFERA – VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI
Per l’individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla tavola in scala 1:200,
datata marzo 2016, allegata all’istanza di AUA pervenuta in data 04.03.2016, n. prot.
20223.16.
Operazioni di granigliatura e taglio termico
Punti di emissione K1-K3
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 10 mg/m3
Parametro: metalli nelle polveri
Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in
Tabella B, parte II, allegato I alla parte V del D. lgs. 152/06.
Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazione
Le emissioni in atmosfera, rilasciate dai punti di emissione identificati con i numeri K4,
K5, Kn ed afferenti alle operazioni di produzione calore con 2 impianti termici e 43
pannelli radianti con potenzialità termica nominale rispettivamente di 34,8 kW, 124,3
kW, 1720 kW, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.
lgs. 152/06.
Misure analitiche di autocontrollo
Operazioni di granigliatura e taglio termico
Punti di emissione K1-K3
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità
annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di
autocontrollo.
Operazioni di verniciatura
Punto di emissione K2
Parametro: polveri
Valore limite di emissione: 3 mg/m3
Parametro: composti organici volatili
L’Attività di verniciatura su metallo, per la tipologia e quantità di materie prime
contenenti solventi utilizzati, ricade nel campo di applicazione dell’art. 275 del D. lgs.
152/06 con le attività individuate al punto 2 lett. c), parte II, allegato III alla parte V del
D. lgs. 152/06 e al punto 8, parte III, allegato III alla parte V del medesimo decreto.
Per le operazioni di verniciatura, effettuate con l’impiantistica, le materie prime, e
l’operatività dichiarate nella domanda del 04.03.2016, il gestore dovrà garantire i
seguenti valori di emissione limite:
Emissione totale 5.134 kg COV/anno Flusso di massa kg COV/h
Emissione convogliata 3.851 kg COV/anno 10,88
Emissione diffusa 1.284 kg COV/anno
Conformita’ ai valori limite di emissione e piano di gestione solventi
Il gestore deve dimostrare la conformità delle emissioni di composti organici volatili
generate dall’attività di verniciatura ai valori di emissione stabiliti al precedente
paragrafo per:
– emissioni convogliate
– emissioni diffuse
Il gestore deve elaborare e trasmettere un piano di gestione solventi secondo le
indicazioni riportate nella parte V dell’allegato III alla parte V del D. lgs. 152/06. Per
l’elaborazione del Piano di Gestione Solventi l’azienda deve quantificare:
– l’input di solvente
– il consumo di solvente
– il recupero (mediante registrazione puntuale del materiale recuperato)
– l’operatività degli impianti di verniciatura
– la presenza di solvente nei rifiuti prodotti
– le emissioni diffuse
– le emissioni convogliate
Misure analitiche di autocontrollo
Operazioni di verniciatura
Punto di emissione K2
La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità
annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di
autocontrollo;
Si prescrive di elaborare, aggiornare e trasmettere il piano di gestione solventi con
cadenza annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. Per la
compilazione del bilancio di massa previsto dal piano di gestione dei solventi la ditta
deve utilizzare un periodo di osservazione di almeno 10 mesi.
– I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell’impianto nelle
condizioni di esercizio più gravose;
– i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro
rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
– per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e
la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale
UNICHIM n.158/88;
– per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni
relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e
quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato
ai prelievi.
Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera
Sistemi di trattamento degli effluenti gassosi presenti:
Operazione Sistema di trattamento Punto di emissione
Griglia di verniciatura Sistema di abbattimento ad
umido
K2
Sabbiatura Ciclone + filtro a cartucce K1
Taglio termico 2 filtri a cartucce in
parallelo
K3
– L’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire,
per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono
collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione;
– le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento
devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto
della loro progettazione;
– le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere
documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
– qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per
la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora
non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la
fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli
impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa
in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
Accessibilità ai punti di campionamento e misura
Il punto di emissione K2 deve essere dotato di 2 prese per misure e campionamenti, con
diametro interno di 4 pollici, munite di flangia, poste sulla stessa sezione a 90° l’una
dall’altra.
I requisiti relativi al posizionamento delle prese per misure e campionamenti e alle
caratteristiche tecniche delle piattaforme di lavoro e le scale di accesso per misure e
campionamenti alle emissioni in atmosfera, devono essere conformi a quanto riportato
nel documento A.R.P.A.V. “Standardizzazione delle metodologie operative per il
controllo delle emissioni in atmosfera” pubblicato sul sito internet della Provincia di
Treviso: www.provincia.treviso.it.
Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico,
questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l’esecuzione
di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie
all’esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).
Metodi analitici
– Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 per la misura di velocità e portata
dei flussi gassosi convogliati;
– Metodo di cui alla norma UNI CEN/TS 13649 per la misura dei composti organici
volatili;
– Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri.

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